Cassazione civile Sez. I sentenza n. 123 del 21 gennaio 1970

(2 massime)

(massima n. 1)

L'espressione «far prestiti» usata dall'art. 2358 c.c. deve intendersi tanto nel generico significato di obbligarsi ad una prestazione, quanto nel senso tecnico di dare a mutuo. A questo ultimo va accomunata la fideiussione, nel senso che, come appare vietato alle società il credito di danaro per l'acquisto delle proprie azioni, così è da ritenere vietato anche il credito di firma.

(massima n. 2)

La deliberazione sociale avente ad oggetto la conclusione degli atti vietati dall'art. 2358 c.c. è affetta da illiceità, e la nullità può essere fatta valere anche dopo che sia decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c.

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