Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2053 del 10 marzo 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del raggiungimento dei "quorum" costitutivo dell'assemblea di una società per azioni, sono legittimamente computabili le azioni del socio datore di pegno, quand'anche questi risulti titolare di gran parte del capitale sociale, considerato che, a differenza di quanto sancito in tema di esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto di interessi con la società, l'art. 2352 c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio.

(massima n. 2)

In tema di delibere dell'assemblea di una S.p.A., il creditore pignoratizio di azioni dell'ente, nell'esercizio del diritto di voto (a lui riconosciuto "ex lege"), deve, comunque, ispirarsi ai principi della buona amministrazione societaria ed attenersi al perseguimento dell'interesse sociale, senza coltivare, pertanto, interessi egoistici ovvero in contrasto con quelli della società.

(massima n. 3)

La partecipazione all'assemblea di una società di capitali da parte di soci titolari della maggioranza del capitale sociale, ma privi del diritto di voto per aver costituito in pegno le proprie azioni, non inficia la validità della costituzione dell'organo societario, e non impedisce che la delibera adottata sia, pur sempre, imputabile all'ente tutte le volte in cui alla stessa assemblea abbiano, altresì, partecipato soci legittimati, benché detentori della minoranza del capitale sociale, con la conseguenza che la delibera adottata con il voto (eventualmente) determinante dei soci non legittimati è annullabile, ma non inesistente, diversamente dalla ipotesi in cui, all'assemblea, abbiano partecipato, esercitando il diritto di voto, esclusivamente i soci non legittimati. Il vizio derivante dall'esercizio del diritto di voto da parte del socio datore di pegno attiene, difatti, al rapporto tra ii socio stesso ed il creditore pignoratizio, e non riguardo, per converso, l'organo assembleare, essendo in facoltà del creditore pignoratizio di azioni manifestare tacitamente la volontà di ratificare quel voto astenendosi dall'impugnare la delibera adottata con il voto del titolare delle azioni date in pegno.

(massima n. 4)

La personalità giuridica delle società di capitali (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comportano l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, poiché la norma di cui all'art. 2362 c.c. (che sancisce la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali) ha carattere derogatorio, in via eccezionale, ai detti principi, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse da quella espressamente prevista. (Nella specie, i soci di una S.p.A., titolari della quasi totalità del capitale sociale, avevano costituito in pegno indivisibile un certo numero di azioni della società stessa — in veste di terzi datori di garanzia reale — a garanzia di un fido accordato alla società da una banca che, all'esito di successive operazioni societarie di riduzione prima, di azzeramento poi del capitale sociale, aveva chiesto che i soci stessi fossero condannati alla ricostituzione dell'originario valore del pegno azionario ed al risarcimento del danno, quantificabile nella perdita del valore delle azioni date in pegno come conseguenza delle delibere assembleari. Il giudice di merito, nel respingere la richiesta, ebbe ad osservare che l'apertura di credito era stata concessa alla società quale soggetto distinto ed autonomo dalle persone dei soci — che pure ne detenevano la quasi totalità delle partecipazioni azionarie —, con sentenza confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, sancito il principio di diritto di cui in massima).

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