Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1800 del 7 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in tema di separazione consensuale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento deve ritenersi soggetto alla clausola implicita del rebus sic stantibus; con la conseguenza che il giudice può e deve disporne la modifica quando l'equilibrio economico risultante dai patti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in quella sede.

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