(massima n. 1)
In tema di societą in accomandita semplice, deve escludersi che il «singolo affare» (che, a norma dell'art. 2320, il socio accomandante puņ compiere in forza di procura speciale) possa consistere in una categoria di operazioni, cosi come i poteri autorizzati non devono, comunque, essere idonei, per la loro portata od estensione, a condizionare le scelte dell'accomandatario. (La S.C. ha cosa confermato la sentenza del merito che aveva qualificato come generale, sebbene formalmente definita come speciale, la procura concessa dall'accomandatario all'accomandante, in virtł della quale quest'ultimo era stato delegato per tutta la gestione bancaria della societą).