Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1550 del 13 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2298, primo comma c.c. l'amministratore della società in nome collettivo può compiere tutti gli atti che si pongono come mezzo al fine per il raggiungimento dello scopo sociale e, quindi, in primo luogo quei negozi che attuano essi stessi l'attività imprenditoriale costituente l'oggetto della società. Il potere di rappresentanza si estende a tutti quegli atti che ineriscono all'oggetto sociale, senza necessità di distinguere in questo ambito tra atti di ordinaria amministrazione ed atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che anche un'alienazione di beni potrebbe ritenersi, con riferimento all'oggetto sociale, rientrare tra i poteri dell'amministratore.

(massima n. 2)

In tema di poteri di rappresentanza dell'amministratore della società in nome collettivo, se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l'oggetto societario il mancato esercizio, in sè considerato, della cosiddetta facoltà di compera del bene oggetto del contratto di leasing, trattandosi di scelta negoziale già presente nell'originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali all'esercizio dell'impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del diritto di riscatto del bene e della rinunzia implicita alla restituzione della cauzione previsti nel contratto di leasing.

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