Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9927 del 24 maggio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

All'ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento, la relativa valutazione rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

(massima n. 2)

L'ammissione - sull'accordo delle parti - della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo né nell'art. 2738, primo comma, c.c. - che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria - né nell'art. 177, terzo comma n. 1, c.p.c., che sancisce l'irrevocabilità delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

(massima n. 3)

Nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 c.c. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che non può a tale stregua considerarsi viziata da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 c.p.c. l'atto di citazione contenente la denominazione della società che, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una leggibile sottoscrizione della procura alle liti.

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