Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1781 del 9 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione del socio di una societą di persone, avverso la delibera di esclusione (art. 2287 c.c.), va proposta nei confronti della societą, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della societą, difettando questa di distinta personalitą. Pertanto, ove detta domanda sia stata proposta tanto nei confronti della societą, quanto nei confronti degli altri soci, l'estromissione dal giudizio della societą, disposta dal giudice di primo grado, non incide sull'integritą del contraddittorio, né puņ far insorgere necessitą di integrazione del medesimo in sede di gravame, a norma dell'ars. 331 c.p.c. La «comunicazione» al socio escluso della delibera di esclusione, che l'art. 2287 c.c. prevede per fissare il dies a quo del termine di trenta giorni per proporre opposizione, si concretizza in un atto o fatto che porti a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima, e non richiede l'adozione di specifiche formalitą o mezzi di trasmissione. Ne consegue che la presenza del socio escluso alla assemblea che ha emesso la delibera in questione, in condizioni tali da assicurargli la percezione della volontą maggioritaria degli altri soci, integra gli estremi di quella comunicazione, e fa iniziare il decorso del termine per l'opposizione.

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