Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12628 del 7 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il socio di una società in nome collettivo il pagamento pro quota delle rate di un mutuo contratto da quest'ultima è oggetto di una obbligazione che discende direttamente dallo status di partecipante all'organismo societario, che, se gli dà diritto alla partecipazione agli utili in proporzione ai conferimenti, lo obbliga anche a partecipare nella stessa misura ad oneri e passività e lo rende (salvo il beneficium excussionis) solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Di conseguenza l'inadepimento dell'obbligazione suddetta ben può giustificare una deliberazione di esclusione del socio inadempiente dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c.

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