Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5415 del 5 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attivitą abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.

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