Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7003 del 23 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onerositą costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.

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