Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4163 del 17 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l'attitudine di quest'ultimo al lavoro assume rilievo nell'individuazione delle sue capacitą di guadagno solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilitą di svolgimento di un'attivitą lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo, e quindi non in termini astratti ed ipotetici.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.