Cassazione civile Sez. II sentenza n. 142 del 19 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando in base a una clausola dell'atto costitutivo l'amministrazione di una societā semplice sia affidata a un consiglio di soci č configurabile non l'ipotesi dell'amministrazione disgiuntiva di cui all'art. 2257 c.c. ma dell'amministrazione congiunta dei soci designati (art. 2258 c.c.) con la conseguenza che per le relative decisioni č necessaria l'unanimitā dei consensi, non trovando applicazione — in assenza di una specifica previsione pattizia — l'amministrazione fondata sul principio maggioritario, come indicato dall'art. 2388 c.c. per la societā per azioni.

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