Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17055 del 3 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, č incensurabile in sede di legittimitā, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a carico del genitore affidatario, per le necessitā abitative sue e del figlio, ne riduce il reddito disponibile; l'aumento delle esigenze economiche del figlio č notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione; la detraibilitā fiscale da parte dell'affidatario dell'assegno per il figlio č irrilevante ai fini dell'assegno, che č dedicato nella sua interezza a soddisfare i bisogni della prole; il contributo per il figlio minore č determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno e quindi prescinde dalle modalitā di visita e soggiorno presso il genitore non affidatario.

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