Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23624 del 22 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza, l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive deve essere escluso solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietą porti ad escludere la configurabilitą di un rapporto a titolo oneroso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che, pur in presenza di un vincolo affettivo - attestato dalla partecipazione alle attivitą familiari da piccoli doni, arredo delle stanze, aiuto prestato da altri familiari - non potesse escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con obbligo di curare e assistere i figli del datore di lavoro e di provvedere alle faccende domestiche, non assumendo alcun rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto, l'originario intento altruistico di accogliere in casa la lavoratrice perché bisognosa di aiuto).

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