Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8989 del 7 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il professionista intellettuale assume la qualitą di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attivitą organizzata in forma d'impresa anche acquisita a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., norma applicabile rispondendo la nuova formulazione al precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale in quanto svolga una distinta ed assorbente attivitą che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attivitą tecnica ai fini della produzione del servizio. Ne consegue che costituisce una autonoma attivitą imprenditoriale (e non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di consulente fiscale) l'attivitą di elaborazione dati e tenuta della contabilitą svolta da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni (locali ed attrezzature) e di professionalitą (del personale preposto al servizio), ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse cessioni (con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista) che ne avevano conservato l'identitą funzionale ed organizzativa.

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