Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3108 del 17 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La «collaborazione», di cui parla l'art. 2232 c.c. - lą ove contempla la possibilitą che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilitą, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non puņ riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non puņ certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista pił qualificato, come č nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.