Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21649 del 21 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento č sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilitā concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilitā di fruirne; ne consegue che l'indicata titolaritā di diritti su beni immobili nella pronuncia relativa alla determinazione dell'assegno non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione che abbia accordato l'assegno in questione ed č, quindi, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di essere come tale invocato in diverso giudizio.

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