Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5970 del 11 novembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur onerato della prova di impossidenza di alcuna sostanza od alcun reddito, non č tenuto a darne dimostrazione documentale essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, e che dimostri l'idoneitā della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma restando la possibilitā di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'ingiustificatezza della domanda.

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