Cassazione civile Sez. I sentenza n. 816 del 15 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di liquidazione della quota di una societą di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della societą, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della societą medesima, quale soggetto passivamente legittimato; non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in quanto il regime della responsabilitą solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., opera solo a favore dei terzi, od anche dello stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento dell'indebito o l'illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il diritto alla liquidazione della quota.

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