Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12264 del 20 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato, assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere riconosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; ed infatti l'irretrattabilitą della retribuzione, su cui l'imprenditore fonda la previsione del proprio profitto, rappresenta l'aspetto pił peculiare della soggezione socio-economica del lavoratore al datore di lavoro.

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