Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7437 del 18 agosto 1994

(4 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato, o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che - a differenza del divorzio, in cui il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che chi lo pretende non possa procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive (art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74) - tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il «tipo» di vita di ciascuno dei coniugi.

(massima n. 2)

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze. Pertanto, se uno dei coniugi, sottraendosi all'obbligo di contribuire, a misura dei propri mezzi economici, alle esigenze globali della coppia (e dei figli), fa vivere l'altro coniuge in ristrettezze o, comunque, non gli assicura un tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente potrebbe permettere a sé ed alla sua famiglia, l'altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica del consorte, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione.

(massima n. 3)

Con riguardo all'art. 179, lettera f), c.c. - in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il «prezzo» del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto - al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi, per analogia iuris, ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle preleggi, ricorrendo identità di ratio, il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art. 179, lettera b, c.c.) sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto di beni. La dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lettera f), è necessaria, nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).

(massima n. 4)

In tema di comunione legale tra coniugi, poiché l'art. 195 (ultima parte) c.c. — il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione — non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) i beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione. (Nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale).

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