Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1778 del 18 maggio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli elementi integrativi della retribuzione, per essere computabili nell'indennità di anzianità e in quella sostitutiva del preavviso, debbono rappresentare per il datore di lavoro una controprestazione obbligatoria, che costituisca il corrispettivo, determinato o determinabile nel suo ammontare, di una prestazione di lavoro ed avere carattere continuativo; pertanto il compenso per il lavoro domenicale non costituisce ai fini predetti, elemento integrante della retribuzione quando — come di frequente avviene — tale prestazione lavorativa sia soltanto eventuale, occasionale ed episodica; quando, invece, nell'ambito del rapporto di lavoro — ed, in ispecie, in quello intercorrente tra l'editore di un quotidiano e un giornalista, che è caratterizzato da speciali esigenze di continuità del servizio — si sia pattuita tra le parti, sia pure tacitamente, l'abituale prestazione del lavoro domenicale quale parte integrante della normale attività costitutiva dell'obbligazione di lavoro, il compenso per tale specifica prestazione — sia stato esso convenuto o meno a forfait — deve essere, anche esso, compreso nel calcolo delle suddette indennità ai sensi dell'art. 2121 c.c.

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