Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12851 del 3 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella retribuzione sulla quale va computato l'accantonamento delle quote annuali ai lini del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'ari. 2120, comma primo c.c. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 maggio 1982 n. 297) vanno incluse, secondo la formulazione del comma secondo dello stesso art. 2120, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In tale nozione di retribuzione rientrano pertanto, prescindendo dalle ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, anche gli emolumenti per lavoro straordinario che non siano corrisposti occasionalmente, ossia per ragioni del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite. Ne consegue che qualora il contratto attribuisca al datore di lavoro il potere di pretendere la protrazione dell'orario di lavoro normale, il relativo compenso non può essere reputato occasionalmente e concorre al computo del t.f.r.

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