Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 96 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 c.c., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto. Infatti il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito secondo cui l'esclusione del compenso per il lavoro straordinario dal calcolo del TFR contenuta nel contratto collettivo dei metalmeccanici del 1994 era relativa ai soli accantonamenti successivi al 1994 e non a quelli precedenti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.