(massima n. 1)
La nozione legale di retribuzione da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare anche in pejus, la nozione legale di retribuzione.