Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1124 del 22 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione di un compenso come occasionale, e quindi escluso, ai sensi dell'art. 2120 c.c., dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, rileva la riconducibilità dell'evento, al quale è collegato il compenso, alla astratta previsione normativa, mentre è irrilevante la frequenza con la quale la prestazione venga svolta e il compenso venga corrisposto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il compenso corrisposto per le prestazioni lavorative svolte da un lavoratore turnista in occasione della festività infrasettimanale non potesse ritenersi occasionale, giacché corrisposto per una prestazione normale in quanto resa in attuazione del turno).

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