Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 27806 del 21 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove i contratti colletti non contengano diverse previsioni, la continuitą di un compenso, ai fini della sua computabilitą nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, sussiste quando esso non abbia carattere occasionale, per essere reso in relazione a prestazioni di carattere continuativo e non si risolva in un rimborso spese. Ne consegue la non computabilitą dell'indennitą di trasferta prevista dagli accordi aziendali per sopperire al disagio di quei dipendenti che, a causa dell'attivitą prestata fuori sede, non potevano usufruire dei servizi di mensa aziendale, non avendo natura retributiva.

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