Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1165 del 4 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In pendenza di un processo penale a carico del lavoratore il principio dell'immediatezza che condiziona la validità del recesso in tronco per giusta causa deve essere coordinato con l'esigenza di accertamento dei fatti, ed il comportamento dell'imprenditore che decide di mantenere in servizio il dipendente (nella specie, dopo un periodo di carcerazione) riservandosi di provvedere all'esito degli accertamenti in sede giudiziaria non può essere interpretato come rinunzia all'esercizio del potere disciplinare.

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