Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13294 del 10 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestivitą del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ove si era ritenuto che solo con il decreto di rinvio a giudizio il datore di lavoro era venuto a conoscenza delle specifiche contestazioni poste a base del rinvio a giudizio stesso, relative a fatti che in precedenza non gli erano noti in termini di simile gravitą).

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