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Articolo 5 Legge quadro sul volontariato

(L. 11 agosto 1991, n. 266)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Risorse economiche

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 5 Legge quadro sul volontariato

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivitą da:

  1. a) contributi degli aderenti;
  2. b) contributi di privati;
  3. c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivitą o progetti;
  4. d) contributi di organismi internazionali;
  5. e) donazioni e lasciti testamentari;
  6. f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. g) entrate derivanti da attivitą commerciali e produttive marginali.]

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