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Articolo 1 Legge quadro sul volontariato

(L. 11 agosto 1991, n. 266)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Finalitą e oggetto della legge

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 1 Legge quadro sul volontariato

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivitą di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietą e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalitą di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.]

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