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Articolo 19 Legge sulle ONLUS

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

[Aggiornato al 05/11/2020]

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

Dispositivo dell'art. 19 Legge sulle ONLUS

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

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