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Articolo 68 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Aumenti del canone

Dispositivo dell'art. 68 Legge equo canone

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

  1. 1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
  2. 2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
  3. 3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Massime relative all'art. 68 Legge equo canone

Cass. civ. n. 6406/1999

La richiesta del locatore di aumentare o aggiornare il canone di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche per effetto di disposizioni successive al regime transitorio previsto dagli artt. 68 e 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - quale l’art. 2, comma quarto del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15 - non ha efficacia retroattiva e pertanto non sussiste il diritto agli arretrati, stante l’identità della ratio, volta ad evitare la formazione di situazioni debitorie e la conseguente litigiosità.

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