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Articolo 24 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Aggiornamento del canone

Dispositivo dell'art. 24 Legge equo canone

Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. (1)

Note

(1) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

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Consulenze legali
relative all'articolo 24 Legge equo canone

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. V. chiede
domenica 05/02/2023 - Lazio
“Buonasera. Mi occorrerebbe capire e sapere come effettuare il calcolo dell'incremento dell'istat per un contratto di locazione in cui è riportato quanto segue, ossia, non si capisce bene se è da calcolare al 75% oppure al 100% ????

riporto la dicitura citata all'interno del contratto di locazione:
...”” … per cui il canone sarà indicizzato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 1° gennaio di ogni anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della locazione (è una porzione di piazzale).
La variazione del canone di locazione iniziale sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'ultimo indice pubblicato alla data di efficacia del contratto di locazione.
Il 1° gennaio degli anni successivi, la variazione del canone di locazione sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'indice per lo stesso trimestre dell'anno precedente.
Nel caso in cui l'indice scelto non fosse più pubblicato o non potesse essere applicato per qualsivoglia ragione, l'aggiornamento sarà effettuato in base all'indice sostitutivo pubblicato a quella data.
Nel caso in cui non fosse pubblicato alcun indice sostitutivo, le Parti convengono di sostituirlo con un indice scelto di mutuo accordo.
in ogni caso l'adeguamento previsto dell'indice Istat o da altro indice sostitutivo dovrà essere calcolato nella misura percentuale massima consentita dall'art. 24 della L. 392/78 o inferiore qualora dovesse comportare un aumento superiore al 2% del canone annuo.
Il 1° anno di locazione decorre dal 07.01.2022 al 06.01.2023 (è ovviamente tuttora in corso).
In attesa di un Vs cortese cenno di riscontro, porgo Distinti Saluti.
Cordialmente”
Consulenza legale i 13/02/2023
Il quesito riguarda un contratto di locazione di un’antenna telefonica della durata di 9 + 9 anni.
Non è indicato quale sia la legge utilizzata per la stipula di questo contratto e quindi quale sia la normativa applicabile alla fattispecie.

Il contratto contiene una clausola in cui vengono stabilite le modalità di aumento del canone di locazione sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT, o di un indice sostitutivo convenuto tra le parti, nella percentuale massima pari al 75% della variazione, come stabilito dall’art. 24 della L. 392/78.

Tale articolo riguarda le locazioni ad uso abitativo, fattispecie diversa da quella del caso in oggetto.

Il locatore non è quindi obbligato per legge a rispettare tale limite.

Le parti hanno però deciso di utilizzare l’art. 24 come criterio per fissare la percentuale massima della variazione per l’aumento del canone di locazione.

L’autonomia contrattuale prevista dall’art. 1322 del c.c. permette quindi, ai contraenti, di determinare il contenuto del contratto rispettando i limiti previsti dalla legge.

Nel caso specifico, non sapendo quale sia la legge che disciplina la fattispecie, si ritiene che sia validamente applicabile al contratto il limite stabilito dalla L. 392/78, pari al 75% dell’indice ISTAT o di quello stabilito dalle parti.
Tale percentuale dovrà in ogni caso essere diminuita nel caso in cui si arrivi ad un aumento totale del canone superiore al 2% come previsto nel contratto di locazione.