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Articolo 17 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Classe demografica dei comuni

Dispositivo dell'art. 17 Legge equo canone

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

  1. a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
  2. b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  3. c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  4. d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  5. e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  6. f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. (1)

Note

(1) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

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