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Articolo 22 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Scomparsa, assenza e morte presunta

Dispositivo dell'art. 22 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

  1. a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
  2. b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
  3. c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

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