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Articolo 11 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Soggiorno all'estero per cure

Dispositivo dell'art. 11 Legge 104

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanitā 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro č equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed č rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero dela sanitā di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanitā 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalitā della corresponsione di acconti alle famiglie.

Massime relative all'art. 11 Legge 104

Corte cost. n. 406/1992

L'art. 11, 2° comma , l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale affida alla competente commissione centrale presso il ministero della sanitā di esprimere pareri in ordine ai rimborsi, autorizzati dalle regioni, per i soggiorni all'estero per cure dei soggetti handicappati, non reca ingiustificata limitazione delle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), in quanto č diretto ad assicurare uniformitā di trattamento su tutto il territorio nazionale per la fruizione, in deroga alle norme ordinarie, di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di specializzazione all'estero.

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