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Articolo 25 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Riscossione

Dispositivo dell'art. 25 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonchè del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.

3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.

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