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Articolo 32 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 32 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente:

"Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il Fondo interbancario di garanzia 6 altresì esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonché dalla imposta sulle società".

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