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Articolo 13 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Ravvedimento

Dispositivo dell'art. 13 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

  1. a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  2. a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  3. b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  4. b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  5. b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  6. b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(3);
  7. c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. [Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.](1)

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.](2)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 10 bis, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
(3) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1114 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, la quale ha altresì disposto (con l'art. 1, comma 1115) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. B. chiede
sabato 23/09/2023
“L'anno scorso ho ricevuto dal Comune di Orbetello (GR), ove possedevo una seconda casa, un avviso di accertamento per omesso versamento TARI relativo agli anni 2015-2016 che ho provveduto a pagare. In questi giorni è pervenuto un ulteriore avviso relativo all'anno 2017 che ovviamente pagherò nei termini.
Poiché l'omesso versamento interessa anche gli anni 2018-2019-2020, è ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso per tale triennio (prima che sia notificato il relativo accertamento) oppure non si può fare altro che attendere i relativi avvisi e pagare?
Grazie per l'attenzione.”
Consulenza legale i 29/09/2023
Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette di “rimediare” all’omesso o insufficiente versamento di tributi e delle relative sanzioni.

È disciplinato dall’art. art. 13 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib. e consente, in sostanza, di regolarizzare eventuali mancati versamenti dell’imposta, ottenendo notevoli riduzioni degli interessi e delle sanzioni, determinate in base al momento in cui si procede alla regolarizzazione.

In base al momento in cui si effettua il ravvedimento sono calcolate le sanzioni e i relativi interessi.
In altri più semplici termini, prima si procede con ravvedimento e meno interessi e sanzioni si è tenuti a versare.
È possibile ravvedere gli importi in qualsiasi momenti fino a quando non sia stato emesso un atto impositivo.

Alla luce di quanto sopra, Lei può certamente ravvedere la TARI non versata per le annualità 2018-2019-2020 e si consiglia di provvedere il prima possibile in particolare con riferimento al periodo di imposta 2018.
Ciò in quanto, con riferimento al 2018 i termini per la notifica dell’atto impositivo sono in scadenza il prossimo 31 dicembre.
È pertanto molto probabile che, a breve e in ogni caso prima del 31 dicembre, riceverà un avviso per la liquidazione della TARI 2018.

S. C. chiede
giovedģ 21/09/2023
“Possiedo un fondo commerciale in Prato (Po) per il quale il Comune di riferimento applica la IMU dovuta.
Ho omesso il pagamento di detta imposta relativa agli anni 2018, 2019, 2020 ma, ad oggi, non mi è stata formalìzzato da parte del Comune interessato né l'avviso di accertamento del mancato pagamento IMU per gli anni indicati, né tanto meno la cartella di pagamento e ingiunzione fiscale.
Risultandomi che il termine concesso ai Comuni italiani per notificare il mancato pagamento della IMU vari a secondo del tipo di notifica:
l'avviso di accertamento debba essere notificato entro 5 anni,
il titolo esecutivo (cartella di pagamento e ingiunzione fiscale) debba essere notificato entro 3 anni.
Non avendo, ad oggi ricevuto notifica, nelle dovute forme, dell'accertamento fiscale, chiedo se il Comune debba considerarsi decaduto dai termini e da parte mia autorizzato a rifiutarne l'eventuale tardiva richiesta.
Quanto sopra eventualmente e per quali degli anni elencati.”
Consulenza legale i 02/10/2023
L’avviso di accertamento e, in generale, gli atti impositivi in materia di tributi locali, come l’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati.
Una volta che l’atto impositivo diventi definitivo, per omessa impugnazione o per decisione del giudice, che con sentenza conferma la validità della pretesa, la successiva cartella esattoriale o l’ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno in cui l’avviso di accertamento, giova ribadire, è diventato non più impugnabile (art. 1, comma 163, L. 296/2006).
Ciò significa che, nel caso specifico l’Amministrazione finanziaria e, nello specifico, il Comune non è ancora decaduto dall’esercizio del potere accertativo.
Con riferimento al periodo di imposta 2018, l’Amministrazione ha tempo fino al 31 dicembre di questo anno per notificare l’atto ed entro il prossimo 31 dicembre 2024 per emettere e notificare la pretesa relativa al 2019 e così via.
Una volta diventati definitivi, per effetto della mancata impugnazione o per conferma da parte della autorità giudiziaria, la cartella di pagamento deve essere notificata entro tre anni.
Per regolare omessi versamenti è possibile anche ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. art. 13 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., che consente di rimediare a mancati o parziali pagamenti dei tributi, ottenendo notevoli riduzioni degli interessi e delle sanzioni, determinate in base al momento in cui si procede alla regolarizzazione.
Essendo ancora nei termini è molto probabile che, a breve e in ogni caso, prima del 31 dicembre, l’Amministrazione comunale possa ancora emettere l’avviso per il 2018.
Non essendo ancora stato notificato l’atto impositivo è possibile dunque ricorrere al ravvedimento operoso e regolarizzare la propria posizione.