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Articolo 11 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Responsabili per la sanzione amministrativa

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4(2).

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave(2).

4. [Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.](1)

5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore è limitata all'eventuale eccedenza(2).

6. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero il debito dell'autore della violazione(2).

7. La morte dell'autore della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.
(2) I commi 1, 3, 5, 6 e 7 sono stati modificati dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

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