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Articolo 97 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Morositą nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

Dispositivo dell'art. 97 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.] (1)

[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.] (1)

[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.]

[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.] (1)

[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.] (1)

[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.] (2)

[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

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