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Articolo 92 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 92 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall’art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma,lettera C), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall’art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall’art. 9.]

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