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Articolo 14 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

Dispositivo dell'art. 14 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

  1. a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
  2. b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
  3. c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
  4. d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

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