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Articolo 4 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576

[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione]

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