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Articolo 251 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 251 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.(1)

Note

(1) SECONDO COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30. Testo previgente "Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell'art. 2329 deve essere eseguito presso l'istituto di emissione".

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