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Articolo 223 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 223 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le societą per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societą per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.

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