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Articolo 65 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2001, N. 374, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N.438

[1. Il difensore che non č iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui č in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta giā dagli atti.

2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui č in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.

3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autoritā giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine forense.]

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