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Articolo 186 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva

Dispositivo dell'art. 186 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Massime relative all'art. 186 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26551/2018

Il disposto dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. č finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell'opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.

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