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Articolo 164 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

Dispositivo dell'art. 164 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 164 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

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B. G. chiede
mercoledģ 25/05/2022 - Lazio
“Salve,
ho ricevuto un pignoramento presso terzi notificato il 10/03/2022. Avendo avuto risposta negativa da tutti gli istituti di credito coinvolti la parte creditrice non ha ritenuto opportuno l’iscrizione a ruolo del pignoramento. Il problema è che la parte creditrice non ha provveduto ad inviare la comunicazione a nessuno dei soggetti coinvolti (terzi e io che sono la parte debitrice). Ora la banca per sbloccare il conto mi chiede un’ordinanza del giudice per cui dovrei provvedere io ad iscrivere a ruolo il procedimento per poi chiedere al giudice di emettere ordinanza. Potreste cortesemente fornirmi una guida su come procedere con l’iscrizione a ruolo (documentazione da produrre, eventuali notifiche,ecc) e come richiedere la cancellazione del pignoramento. Inoltre, quali sono normalmente le tempistiche.
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 01/06/2022
La pretesa della banca è infondata. Infatti l’art. 543 c.p.c., comma 4, stabilisce tra l’altro che:
  • eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione;
  • a sua volta, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna;
  • il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Nel nostro caso, non si conosce la data in cui l’ufficiale giudiziario ha riconsegnato gli atti al creditore; tuttavia, il tempo trascorso dalla notifica al debitore lascia pensare che il termine per l’iscrizione a ruolo sia decorso.
Inoltre, l’art. 164 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede ora che, "quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge”.
Non si può quindi imporre al debitore esecutato di iscrivere a ruolo (sostenendo peraltro le relative spese) un pignoramento ormai inefficace.
Si potrebbe dunque sollecitare il creditore ad effettuare senza indugio la comunicazione prevista dall'art. 164 ter disp. att. c.p.c., che costituisce un suo preciso obbligo; in ogni caso, se perdura l'inerzia del creditore, è possibile ottenere dalla cancelleria il rilascio di un certificato che attesti la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi nel termine di legge, certificato che potrà essere inviato alla banca per lo svincolo delle somme.